Informativa ai sensi della legge antiriciclaggio

Informativa e Antiriciclaggio

XOLDY S.P.A
INFORMATIVA SULLE DEFINIZIONI SUGLI OBBLIGHI DI CUI AL D.LGS. 231/2007 E S.M.I.
(di seguito Decreto)


I. Obblighi del cliente - Art. 22 del d. lgs. 90/2017, commi 1) e 2) . 1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica. 2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all’adeguata verifica della clientela.

II. Obbligo di astensione - Art. 42 commi 1) e 2) del d. lgs. 90/2017 (Astensione). 1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35. 2. I soggetti obbligati si astengono dall’instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l’identità

III. Esecutore - Art. 1, co. 2, lett. P del d. lgs. 90/2017. Il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. Tale soggetto può coincidere: 1. con il legale rappresentante della società desumibile dalle disposizioni statutarie e dalla visura camerale con l’indicazione di “rappresentante d’impresa” (di solito coincidente con l’Amministratore Delegato o Presidente del CdA o con il socio di maggioranza); 2. con un soggetto in possesso di procura generale ad operare in nome e per conto della Società, che deve includere il potere di stipulare contratti di natura bancaria e finanziaria (aventi ad oggetto, in via esemplificativa, l’apertura conti correnti, richieste finanziamenti, servizi di investimento) abilitato a compiere operazioni finanziarie ed effettuare disposizioni di pagamento in nome e per conto della società rappresentata.

IV. Titolare effettivo - Art. 2 lett. vv e d. lgs. 90/2017 art. 20 C. da 1 a 5 (E S.M.I.) Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: 1. costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; 2. costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: 1. del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; 2. del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; 3. dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società. Nel caso di persone giuridiche diverse dalle società di capitali (fondazioni, associazioni con personalità giuridica ecc.) sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: 1. i fondatori, ove in vita; 2. i beneficiari, quando individuati ovvero la categoria di persone nel cui interesse principale è istituito o agisce l’istituto giuridico o il soggetto giuridico, se le persone che beneficiano dell’istituto giuridico o dell’entità giuridica non sono ancora state determinate; 3. i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.